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Comitato "Scuola in presenza": la dad prevista solo in zona rossa. Ordinanze illegittime

Passare alla zona "arancione" per consentire ai sindaci di produrre ordinanze per andare in Dad. Sarebbe questa la strategia della Regione Siciliana. Ma alla base va chiarito un aspetto, vista la confusione che si è generata per una discrasia tra ordinanza regionale e decreto nazionale. Stando infatti alle regole nazionali nemmeno in zona arancione i sindaci possono chiudere le scuole e sospendere l’attività didattica in presenza. Sebbene più volte, anche in questi giorni, la Regione abbia ribadito che i sindaci hanno questa facoltà qualora il loro territorio di competenza venga dichiarato zona rossa o arancione, il testo della legge 133 del 24 settembre scorso sembra proprio dire altro. Andiamo con ordine. Il decreto legge 111 del 6 agosto scorso prevedeva, in effetti, che “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. Ma quando il decreto è stato convertito in legge, la 133 del 24 settembre 2021, appunto, la dicitura “o arancione” è stata soppressa, limitando la possibilità di sospendere le attività didattiche in presenza alle sole zone rosse.

La Regione però nell'ordinanza del 7 gennaio 2022, appena 2 giorni fa, ha previsto e reintrodotto anche la zona arancione. Poteva farlo o si profilano ordinanze che possono essere impugnate? Dalla Regione sostengono che andranno avanti sulla misura restrittiva, di comune accordo con Anci.

A sollevare il problema è il comitato “Scuola in Presenza” di Messina, aderente alla Rete Nazionale Scuola in Presenza, che intende portare all’attenzione delle autorità e degli organi di stampa la problematica. "Quello che constatiamo amaramente  ancora una volta e nonostante decine e decine di evidenze scientifiche testimonianti, da un lato, la scarsa presenza del contagio tra le mura scolastiche, e, dall’altro, i gravissimi danni inflitti a bambini e ragazzi dalla didattica a distanza, è il persistere di decisioni arbitrarie e immotivate da parte degli amministratori locali. Decisioni prese sull’onda dell’emotività e della paura, e nella maggior parte dei casi, per finalità demagogiche e ricerca del consenso" si legge nella nota del presidente Cesare Natoli. "Decisioni prese, e questo sconforta ancora di più, ignorando persino le normative che regolano la tematica su cui intendono disporre ordinanze e regolamenti. Abbiamo assistito a un sindaco della tredicesima città d’Italia, Messina, che emana un’ordinanza illegittima sulla chiusura delle scuole, seguito a ruota da altri sindaci della provincia (per limitarci solo al territorio della nostra città metropolitana), e a un presidente della regione che gli ricorda, implicitamente come tale ordinanza risulti infondata giuridicamente perché emanata in un territorio ancora in zona gialla, laddove, scrive il presidente nell’ordinanza regionale del 7 gennaio 2021, la chiusura delle Scuole e la disposizione della Dad può avvenire solo in zona arancione. Ebbene, duole far notare, con grande disappunto, che entrambi hanno torto, in quanto il DL 111 del 6 agosto 2021, poi convertito nella Legge 133 del 24 settembre 2021 recita testualmente che la Dad si può istituire solo in zona rossa e, peraltro, solo se nei territori che ricadono in zona rossa si verifichino situazioni “di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. Ripetiamo, solo in zona rossa".

 

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