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Sicilia, dall'Ars ok ddl Comuni: tutte le novità per sindaci e consigli comunali

Il Consiglio comunale potrà essere sciolto nel caso di mancata approvazione soltanto del bilancio di previsione

Il Parlamento siciliano

L’Ars ha approvato stasera il disegno di legge per gli enti locali. La norma è passata a Sala d’Ercole con 38 voti favorevoli e zero contrari. Il testo, composto di dieci articoli oltre alla norma finale, contiene «diverse disposizioni che intervengono sulla normativa in materia di enti locali al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi o colmare vuoti normativi della disciplina vigente».
In particolare, l’articolo in materia di scioglimento del consiglio comunale a seguito della mancata approvazione dei bilanci, delimita l’ambito di applicazione della norma al caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e non anche del rendiconto di gestione in ragione della diversa natura dei due documenti contabili. Si prevede al contempo l’eliminazione della sospensione del consiglio nelle more del decreto di scioglimento e il terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 5 mila abitanti.

L’articolo 4, per contenere i rischi sanitari legati alla pandemia in corso, prevede la riduzione ad un terzo del numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni degli organi degli enti di area vasta e nelle elezioni comunali che debbano svolgersi durante l’attuale periodo di emergenza epidemiologica e fino alla sua cessazione come deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono alcune modifiche e precisazioni all’attuale normativa in materia di commissari straordinari degli enti locali con riferimento alla fattispecie di annullamento delle elezioni comunali, alla disciplina del rimborso spese ed ai casi di sospensione del Sindaco metropolitano o cessazione del sindaco ove ha sede la Città metropolitana. E’ prevista anche la nomina di commissari ad acta presso gli enti inadempienti rispetto ad obblighi relativi alla gestione integrata nei rifiuti da parte dell’assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità mentre il rinnovo degli incarichi stessi è disposto con atto dell’assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

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