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Nullo uno dei quesiti della prova del concorso per gli insegnanti di ruolo, il ricorso in Sicilia

È nullo uno dei quesiti della prova scritta del concorso a cattedra per gli insegnanti di ruolo. L'ha deciso il Tar del Lazio, in accoglimento parziale di un ricorso proposto con gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti da una candidata esclusa dalla procedura in Sicilia dopo la valutazione della soluzione prospettata con la risposta ritenuta inizialmente errata.

I giudici hanno ritenuto fondata la censura proposta dopo il deposito di un parere dell'Accademia della Crusca che, con riferimento a uno dei quesiti della prova, "appare confermare la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente". In più, secondo il Tar, "gli ulteriori pareri in atti avallano la posizione dell'Accademia e in taluni casi (ad esempio quelli dei professori Castiglione e Serianni) sono talmente netti da spingersi a sostenere che la sola risposta realmente esatta con riferimento alla frase sottoposta ai candidati con il quesito in questione, fosse quella data dalla ricorrente e non l'altra ritenuta tale dal ministero".

La conseguenza è che "la censura mossa dalla ricorrente deve trovare accoglimento nel senso che debba ritenersi corretta anche la risposta dalla stessa fornita, rimettendo all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine al superamento da parte della ricorrente della prova scritta".

Il ricorso riguardava l’accesso alla prova orale per la classe di concorso di Italiano, Storia e Geografia A022 ed il T.A.R. aveva ritenuto la domanda priva di criticità negando, quindi, l’attribuzione dei 2 punti necessari al ricorrente per procedere alla successiva prova orale. Il Ministero, in particolare, aveva chiesto ai candidati la funzione della congiunzione “ebbene”, nella frase “gli aveva chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”. La nostra tesi riteneva corretta la risposta “avversativa”, il Ministero, viceversa, riteneva che la risposta corretta fosse “conclusiva”. Oltre all’Accademia della Crusca anche il noto linguista Serianni, scomparso qualche settimana addietro, aveva confermato che “anche a me pare che il contesto faccia premio sulle pure classificazioni teoriche. L’esempio sul quale verte la domanda è, quantomeno, infelice. Ritengo la risposta “avversativa” pienamente accettabile”.

Dopo che il Consiglio di Stato in sede cautelare, accogliendo in toto le tesi dello Studio legale Bonetti e Delia, aveva ammesso la ricorrente alla prova orale (poi brillantemente superato) ritenendo che “alla luce delle deduzioni dell’appellante, supportante da numerose allegazioni tra le quali anche le autorevoli valutazioni espresse dall’Accademia della Crusca relativamente al quesito contrassegnato con il n. 42 nel compito dell’appellante, appaiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare riproposta in sede di appello", è arrivata la sentenza definitiva del T.A.R. Lazio.

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